La legge regionale n. 45/95, all'art. 1 sancisce che il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell’ambiente.

Le competenze specifiche del Consorzio sono:

 

 

  1. la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
  2. la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);
  3. la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 45/95;
  4. la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7, legge regionale n. 45/95);
  5. l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);
  6. la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della legge regionale n. 45/95;
  7. la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
  8. l'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
  9. la formulazione di proposte in vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;
  10. la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
  11. le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n.  45 e successive integrazioni e modificazione;
  12. la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;
  13. eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.

Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione.