LA NORMATIVA IN MATERIA DI BONIFICA

La Regione Siciliana, nell’ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione e per la tutela dell’ambiente, promuove ed organizza, attraverso i Consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell’ambiente (Legge Regionale 25 Maggio 1995 n° 45)

La Legge Regionale del 25 Maggio 1995 n° 45 di riordino dei Consorzi di Bonifica in Sicilia finalizza prevalentemente l’attività di questi Enti alla gestione delle risorse idriche a fini irrigui prevedendo all’art. 4 che "le opere di bonifica e di irrigazione eseguite dall’Ente di Sviluppo Agricolo, vengano trasferite, per la gestione ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio".Si evidenzia cosi la volontà del legislatore regionale tendente a unificare in questi Enti gestori le competenze del settore irriguo. Legge 5 Gennaio 1994 n° 36, recepita in Sicilia con la finanziaria regionale (L.R. 10/99), colloca l’utilizzo agricolo delle acque, in termini di priorità , dopo il consumo umano (art. 28).
Il capo IV della citata legge 36/94 che disciplina gli " usi produttivi delle risorse idriche "all’art. 27 riconosce ai Consorzi di Bonifica ed irrigazione il compito della realizzazione e gestione delle reti a scopo irriguo, oltre che di bonifica, nonché degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura.

La stessa Legge Regionale, inoltre, in armonia con le linee indicate dalla legge 36/94 in ordine al superamento della frammentazione delle gestioni con la individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, precorrendo i tempi, ha ridotto ad 11 i preesistenti 26 Consorzi di Bonifica.
Si è già realizzata, quindi, nel settore irriguo una importante semplificazione del sistema di gestione, suscettibile di ulteriore accorpamento degli Enti di Bonifica finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità.
La recente legislazione regionale, mentre conferma ai Consorzi di Bonifica i compiti relativi alla manutenzione, esercizio e gestione delle opere e degli impianti irrigui e di bonifica, li predispone e avvia agli interventi di salvaguardia ambientale e di tutela delle acque.
Le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori delle reti scolanti.
Costituiscono interventi di bonifica:
opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell’econosistema agrario.
Le opere di regimazione e sollevamento delle acque di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee.
Le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere dette precedentemente.

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1995 N° 45